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Normative

Macchine agricole semoventi: nuove norme per la visibilità

In via di elaborazione la nuova normativa in tema di visibilità per le macchine agricole semoventi. La norma, che assumerà la dicitura di ISO 21495-1, si basa su prescrizioni messe a punto da esperti che tengono conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di macchina, e quindi delle problematiche specifiche e dei differenti fattori di rischio

di Davide Gnesini
ottobre - novembre 2016 | Back

Metitrebbiatrici, irroratrici a barra, macchine per la distribuzione di insilato, raccoglitrici di tabacco, vendemmiatrici: ecco  alcuni esempi di macchine agricole semoventi nelle quali l’operatore, seduto al posto di guida, probabilmente non ha la possibilità di controllare l’intera area circostante la macchina tramite visione diretta. I rischi relativi ai movimenti della macchina sono tra quelli presi in considerazione dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE, anche se l’argomento è di grande attualità anche al di fuori dei confini europei. In ambito ISO (International Organization for Standardization) è stato infatti istituito da qualche mese un gruppo di lavoro tecnico per la scrittura di una nuova norma applicabile a tutte le macchine agricole semoventi con operatore seduto e contenente requisiti specifici relativi appunto alla visibilità. La nuova norma – futura ISO 21495-1 – sarà probabilmente utilizzabile anche per la presunzione di conformità alla Direttiva Macchine. Se così sarà, le macchine costruite secondo tale standard saranno ritenute conformi alla Direttiva. I lavori di scrittura della nuova norma sono alle fasi iniziali e il contenuto tecnico potrebbe essere modificato. In ogni caso, vale la pena esaminare l’approccio che gli esperti hanno scelto. Sono state innanzitutto individuate quattro zone: anteriore, laterale destra, laterale sinistra e posteriore, e per ciascuna di queste zone è stata definita un’area (o una linea) di riferimento sulla quale si devono trovare i punti visibili dall’operatore. Nella parte anteriore, ad esempio, l’area di visibilità è definita come una semicirconferenza avente centro sul sedile e raggio di 12 metri. Posteriormente, l’area è invece definita come un rettangolo limitato lateralmente dalle proiezioni longitudinali del veicolo, posizionato subito dietro di esso (a 0,5 m) e avente una lunghezza variabile in funzione della valutazione del rischio fatta dal costruttore. Ai lati, occorre valutare una linea adiacente la macchina ad una distanza di 0,5 m. Nelle zone descritte, il costruttore dovrà prendere determinati provvedimenti a seconda che i rischi legati alla (mancata) visibilità siano bassi, medi o alti. La determinazione del livello di rischio viene effettuata combinando la probabilità di presenza di persone con la frequenza degli spostamenti della macchina in quella direzione. Il livello di rischio, complessivamente, assume il valore più alto tra quelli dei due parametri descritti, se diversi. Ad esempio, una macchina si muove sempre con alta frequenza in direzione anteriore: anche se la probabilità di persone in quella zona dovesse essere bassa (campo aperto) il rischio assume valore alto. Viceversa, una macchina progettata per muoversi solo in campo e non avente retromarcia (situazione ipotetica) avrà senz’altro un rischio basso nella zona posteriore. È opportuno sottolineare che l’analisi del rischio, condotta in questo modo, ha l’obiettivo di considerare eventuali movimenti della macchina verso una persona esposta. I rischi legati ad una situazione complementare, vale a dire una persona che si avvicina alla macchina, non sono coperti; ciò è giustificato dal fatto che l’operatore a bordo della macchina non solo deve avere mezzi a disposizione per vedere una determinata zona, ma deve anche rivolgere la sua attenzione verso quella zona per poter reagire opportunamente. Analogamente, movimenti di parti della macchina (ad esempio organi di lavoro) non sono oggetto dell’analisi attuale prevista dalla norma. Tornando alla determinazione dei livelli di rischio, se il rischio è alto va garantita la visibilità, che nella zona anteriore deve essere diretta mentre nelle zone laterali e posteriore può essere anche indiretta, cioè realizzata con telecamere o specchi retrovisori. Se il rischio è medio la visibilità va valutata in modo simile al rischio alto, ma il test può essere svolto in condizioni meno restrittive: in particolare, sono permessi movimenti più ampi al dispositivo che simula gli occhi dell’operatore. Se il rischio è basso la valutazione è analoga al rischio medio nelle zone laterali, mentre posteriormente è accettabile non avere visibilità purché sia installato un avvisatore acustico che si attiva automaticamente all’avvio del moto in quella direzione. In conclusione, secondo l’attuale bozza di norma ISO, per la determinazione dei dispositivi necessari su ogni modello di macchina, un ruolo fondamentale è dato dall’analisi dei rischi svolta dal costruttore.

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