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Sanzioni alla Russia, divieti anche per i prodotti "dual use"

Nuovo giro di vite per gli scambi commerciali tra l’UE e la Federazione russa. Le ulteriori misure previste dal Regolamento del Consiglio UE 2023/427 riguardano in particolare i prodotti “dual use”, vale a dire quelli utilizzabili a fini sia civili che militari. Limitazioni anche per gli autoveicoli

di Sara Armella e Stefano Comisi
maggio - giugno 2023 | Back

 

 A più di un anno dall’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa, le sanzioni commerciali dell’Unione Europea a carico della Russia continuano ad aumentare con nuove restrizioni all’import e all’export. Venerdì 3 marzo 2023 l’Agenzia delle dogane ha pubblicato sul proprio sito un avviso per illustrare tutte le ultime novità, comprese le numerose deroghe alle restrizioni.

Il Regolamento del Consiglio UE 2023/427 (il “decimo pacchetto di sanzioni”) contiene misure che integrano ulteriormente l’elenco delle merci unionali di cui agli allegati al Reg. Ue 2014/833, la cui esportazione è vietata verso Russia e Bielorussia, e che interessano soprattutto le cessioni di prodotti suscettibili di utilizzo sia a fini civili che militari (c.d. “dual use” e “quasi dual use”), nonché i beni utilizzati nel settore dell’energia e dei trasporti, e quelli in grado di contribuire al rafforzamento della capacità industriale russa.

I nuovi divieti riguardano anche tecnologie avanzate che potrebbero essere reindirizzate al sostegno dello sforzo bellico russo: veicoli (camion pesanti e relativi pezzi di ricambio, semirimorchi e veicoli speciali), binocoli, radar, bussole, beni da costruzione (ponti, strutture per edifici a torre, carrelli elevatori, gru). Tra i prodotti colpiti dalle limitazioni figurano anche i beni fondamentali per il funzionamento e il potenziamento della capacità industriale russa: pompe, macchinari per la lavorazione dei metalli, impianti industriali completi (esclusi quelli per la produzione di prodotti alimentari e bevande, farmaci, medicinali e dispositivi medici), forniture di parti utilizzate nel settore automotive e componenti adoperati nell'industria aeronautica.

Le sanzioni colpiscono anche diverse tipologie di prodotti tipici dell’export russo e bielorusso la cui importazione è vietata in Unione europea. Tra i tanti, carbonio, bitume, asfalto, gomma sintetica e nerofumo. Tuttavia, per il carbonio e la gomma sintetica sono state introdotte deroghe al divieto di importazione fino al 30 giugno 2024, nell’ambito di determinati contingenti quantitativi.

Come evidenziato dall’Agenzia delle dogane nell’avviso del 3 marzo, il reg. UE 2023/427, si pone al tempo stesso l’obiettivo di allentare i rapporti commerciali con la Federazione russa e di tutelare il legittimo affidamento delle imprese che hanno già concluso contratti di scambio aventi ad oggetto merci sanzionate. In questo senso, il regolamento non manca di indicare termini di esecuzione diversificati, entro i quali dovranno essere necessariamente perfezionati i contratti e le relative operazioni doganali per determinate categorie di merci importate o esportate.

Una delle deroghe previste dall’art. 3 duodecies, par. 1(2) del Reg. UE 833/2014, così come modificato dal decimo pacchetto, autorizzava l’esportazione di componenti siderurgici e di forniture destinate all’industria aeronautica, in presenza del consenso delle autorità competenti. La deroga, tuttavia, valeva per l’esecuzione di contratti fino al 27 marzo 2023 e per i soli casi in cui vi fossero fondati motivi per ritenere che dette merci potessero essere destinate a un uso militare.

Ogni regolamento UE contiene non solo sanzioni alle esportazioni, ma anche una cosiddetta Grandfather clause per derogare ai divieti, che si applica ai contratti conclusi prima dell’adozione dei pacchetti contenenti le sanzioni. A tal proposito, la data di cui tener conto, è dunque quella dell’entrata in vigore del regolamento 2023/427, ossia il 26 febbraio scorso.

Per tale ragione, si ricorda che ai sensi di quanto stabilito dalla normativa italiana, i contratti si considerano conclusi solo nel momento in cui la proposta è accettata in tutti i suoi elementi essenziali (prodotto, prezzo, quantità, modalità di spedizione e tempistiche).

Da ultimo, il Reg. UE 833/2014, all’articolo 12 sexies stabilisce che le Autorità doganali, a determinate condizioni, possano svincolare le merci che si trovano fisicamente nell’UE ma che siano state bloccate in applicazione del regime sanzionatorio. Perché ciò sia possibile è necessario che le merci siano state presentate sotto vigilanza doganale e che siano introdotte nel territorio UE prima del 26 febbraio 2023. Le Autorità doganali non sono tenute ad applicare tali deroghe se hanno fondati motivi per sospettare un'elusione delle sanzioni. In tal caso, possono non autorizzare la riesportazione dei beni verso la Russia.

Un’ulteriore precisazione relativa al decimo pacchetto di sanzioni riguarda il tetto del prezzo del petrolio greggio russo o proveniente dalla Russia (c.d. Ural).

L’ottavo pacchetto (Reg. UE 1904/2022) ha disposto un divieto di trasporto verso Paesi terzi (anche mediante trasbordo da una nave a un’altra) dei prodotti russi elencati nell'allegato XXV del Reg. UE 833/2014, tra i quali figura, appunto, il greggio (NC 2709 00).

Come chiarito dall’avviso 5 dicembre 2022 dell’Agenzia delle dogane, che richiama il Reg. UE 3 dicembre 2022, n. 2368, anche in questo caso il divieto di trasporto è stato “congelato”. Infatti, fino al 31 marzo scorso non erano ancora in vigore le restrizioni per il greggio acquistato con prezzo superiore al price cap in vigore prima del 5 febbraio 2023. Dopo questa data è stato fissato un nuovo tetto che costituisce un nuovo “benchmark”. È opportuno ricordare che il meccanismo del prezzo massimo (il cosiddetto price cap) impedisce di trasportare in qualsiasi parte del mondo il greggio russo a meno che esso non sia stato acquistato a un prezzo inferiore al price cap.

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