L'informazione sulla meccanizzazione per l'agricoltura, il giardinaggio, componentistica e multifunzionalità.
Temi

Il controllo delle esportazioni, un focus sugli obblighi aziendali

Sono passati quasi trent'anni dal varo della normativa per le esportazioni, ma permane in molti operatori l'errata convinzione che l'export control riguardi solamente le esportazioni di beni di natura militare. È dunque necessario avere il quadro esatto degli adempimenti che le aziende sono tenute a seguire per non essere assoggettate a pesanti sanzioni

di Dario Gorji Varnosfaderani
maggio - giugno 2019 | Back

Per export control o controllo delle esportazioni, si intende l’insieme degli adempimenti che devono essere effettuati dagli esportatori, per verificare la conformità delle transazioni extra-UE di merci, servizi, tecnologia e beni intangibili (comprese le somme di denaro), alla normativa di settore dell’Unione Europea e dell’Italia.

In Europa il tema del controllo delle esportazioni ha assunto un rilievo primario con il fenomeno della globalizzazione e quindi del commercio a livello internazionale. Merci e servizi, una volta immessi nel mercato globale, potrebbero essere utilizzati non solo per fini civili ma, altresì, per scopi di natura aggressiva che, in quanto tali, vanno prevenuti.

Su queste basi, l’Unione Europea ed i suoi Stati membri, a partire dagli anni Novanta hanno varato una normativa sempre più complessa e restrittiva, volta a prevenire che la cessione di determinati beni e servizi a taluni soggetti o verso stati collocati al di fuori del territorio unionale, potesse pregiudicare la pace e la sicurezza europea ed internazionale.

Vi è da dire che, ad ormai 30 anni dalla genesi della tematica dell’export control, tra gli operatori commerciali ed industriali (e, financo, tra gli operatori del diritto) vi è ancora l’errata convinzione che gli obblighi in materia riguardino solamente esportazioni di beni militari, munizioni e beni intrinsecamente pericolosi.

Tale convinzione va smentita. In generale, il controllo deve essere effettuato sempre qualora si pongano in essere transazioni con destinazioni esterne al territorio dell’Unione Europea. Più precisamente, la compliance aziendale in tale ambito deve essere posta in essere in tutti i casi in cui l’esportazione possa presentare un rischio, con riferimento al soggetto verso il quale il bene viene esportato, all’oggetto del bene esportato, o all’area geografica verso la quale viene indirizzato.

La violazione delle prescrizioni in materia può avere conseguenze pesanti in termini di sanzioni, che possono comportare multe di natura amministrativa e pene detentive in capo agli amministratori delle società.

Vediamo ora nel dettaglio in che modo i controlli sulle esportazioni debbano essere effettuati e quali siano gli accorgimenti che ogni azienda dovrebbe adottare nel momento in cui si accinge a porre in essere una transazione extra-UE.

 

Il controllo soggettivo

Il primo tipo di controllo che deve essere effettuato è di tipo soggettivo. È cioè necessario verificare che il beneficiario della merce, l’utilizzatore finale (il c.d. end-user) o l’acquirente non siano stati inseriti in una delle liste adottate dal Consiglio dell’Unione Europea, relative ad individui o società alle quali è fatto divieto assoluto mettere a disposizione beni o servizi (a predisporre le blackl-list europee è il Servizio per gli strumenti di politica estera della Commissione Europea, che vengono successivamente adottate dal Consiglio).

La verifica soggettiva va effettuata con particolare scrupolo ed avendo a riguardo a tutte e tre le figure summenzionate, atteso che spesso esse non coincidono. Per beneficiario della merce si intende il soggetto residente in territorio extra-UE che per primo riceve fisicamente le merci; per end-user il soggetto residente extra-UE che utilizzerà permanentemente il bene o fruirà del servizio; per acquirente, invece, il soggetto non residente nell’Unione che è titolare dei documenti contrattuali, di trasporto o doganali. Quest’ultimo, pur non essendo l’utilizzatore finale, è generalmente un suo partner commerciale.

Sarà opportuno che l’azienda esportatrice si sinceri dell’identità del beneficiario, dell’end-user e dell’acquirente, richiedendo al momento della conferma dell’ordine copia dei documenti di identità (qualora trattasi di individui) o della visura societaria o dello atto costitutivo (se trattasi di persone giuridiche).

Preme sottolineare che le liste dell’Unione Europea che istituiscono restrizioni nei confronti di determinati soggetti, sono aggiornate periodicamente: quindi, il controllo soggettivo deve essere effettuato non solo al momento della ricezione dell’ordinativo ma anche nel corso dell’esecuzione dell’esportazione.

 

Controllo oggettivo

Effettuata la verifica soggettiva, bisognerà determinare se il prodotto o la tecnologia possano essere esportati liberamente o se necessitino di un’autorizzazione preventiva rilasciata dallo Stato italiano.

Il controllo oggettivo è certamente quello che richiede maggiori sforzi e risorse, in quanto presuppone un’analisi tecnico-giuridica: con essa bisognerà verificare che il prodotto nella sua interezza (i.e. la macchina) od i suoi componenti (i.e. una barra d’acciaio Duplex aventi determinate caratteristiche, inserita nella macchina) non rientri in una delle liste dei beni elencati dal Regolamento n. 428/2009, che definisce i beni c.d. dual use e che, si evidenzia nuovamente, non coincidono con i prodotti militari.

Tutti i beni descritti in tali allegati, quando debbono raggiungere soggetti collocati al di fuori del territorio UE, necessitano di un’autorizzazione preventiva, in Italia rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico (a questo proposito basti pensare ai regolamenti speciali adottati per la Federazione Russa, come il n. 833/2014, o per la Repubblica Islamica dell’Iran, come il n. 267/2012). Va sottolineato che l’Unione Europea può sottoporre a misure restrittive l’esportazione di ulteriori prodotti, anche se non elencati nel Regolamento summenzionato, e questo, ad esempio, con riferimento ad embarghi commerciali a cui sono stati sottoposti determinati Paesi (ad esempio, l’Iran). Di rilievo, inoltre, è la novità introdotta in Italia dal Decreto Legislativo n. 221/2017, che prevede la possibilità per gli esportatori di richiedere la c.d. “Licenza Zero”, e cioè una dichiarazione attestante la non-soggezione di un determinato prodotto ad autorizzazione per l’esportazione.

 

Controllo geografico

Nella valutazione del rischio di un’esportazione è cruciale che l’azienda effettui un vaglio geografico, dovrà cioè accertarsi che la merce o il servizio non siano destinati a soggetti collocati in aree geografiche sottoposte ad embarghi commerciali.

Controllo soggettivo, oggettivo e geografico devono essere certamente presi in considerazione contemporaneamente: può infatti accadere che un’esportazione destinata ad un soggetto non presente in una delle black-list europee e non avente ad oggetto un bene considerato dual use, coinvolga un’area del mondo verso la quale l’Unione Europea ha previsto restrizioni al commercio, avendo adottato una normativa speciale.

Ad oggi i Paesi sottoposti a restrizioni commerciali dal Consiglio dell’Unione Europea sono numerosissimi (vedi tabella). In tutti i casi in cui l’esportazione riguardi uno di questi paesi, è opportuno che, per l’azienda esportatrice, si accenda una virtuale “spia rossa”, che induca ad effettuare dei controlli rafforzati.

 

Suggerimenti operativi e sanzioni

Per il personale aziendale incaricato alla ricezione degli ordini ed alle evasione delle commesse, devono sorgere sospetti sulle reali finalità dell’acquirente quando si profilino determinate situazioni “dubbie”: se il cliente è troppo insistente, se egli è disposto a pagare un prezzo decisamente più alto rispetto al valore della fornitura, se la sede della società acquirente è collocata in stati totalmente estranei alla rete commerciale del beneficiario o se essa è domiciliata presso uffici che nulla hanno a che fare con lo stoccaggio di quel bene. In tutti questi casi deve certamente suonare un campanello d’allarme.

Le esportazioni effettuate in violazione della normativa di settore, possono comportare sanzioni pesantissime: sino a 250 mila euro di multa per la società, pene detentive sino a 6 anni di reclusione per gli amministratori nonché la confisca della merce.

In conclusione, dalla panoramica offerta emerge che strutturare un sistema di controlli sulle esportazioni – interno od esterno – sia per le aziende cruciale. La compliance alla normativa di settore può essere garantita attraverso corsi formativi diretti al personale od esternalizzando le varie funzioni di controllo: queste ultime, se effettuate correttamente, sono allo stesso tempo utili al buon andamento dell’impresa e necessarie per la tutela dei mercati internazionali.



Regolamento export

Il regolamento 428/2009, che istituisce un regime unionale di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso; il regolamento n. 1236/2005 relativo al commercio di determinati prodotti; i regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi dell’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale. In Italia la materia è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 221 del 2017, che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni dell’Unione Europea ed agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali e di commercio di strumenti di tortura.



Gallery

I PIÙ LETTI degli ultimi numeri

GLI APPUNTAMENTI della meccanizzazione

22 - 28 aprile 2024 Meknes (Marocco) SIAM
24 -27 aprile 2024 Parigi (Francia) INTERMAT
24 - 27 aprile 2024 Brno Exhibition Center, Brno (Repubblica Ceca) BUILDING FAIR BRNO
25 - 28 aprile 2024 Loc. Braccagni, Grosseto (Italia) FIERA DEL MADONNINO
26 - 28 aprile 2024 Tbilisi (Georgia) CAUCASUS BUILD
27 - 28 aprile 2024 Kipsala, Riga (Lettonia) GARDEN AND LIFESTYLE