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Bioenergia

Testo Unico in materia di boschi e filiere forestali

Con un provvedimento atteso da tanto tempo si potrà rilanciare il comparto forestale italiano stimolando una gestione attiva dei boschi attraverso una governance moderna, produzioni sostenibili, creazione di infrastrutture e trasferimento di conoscenze. Il testo, frutto di un costruttivo confronto tra politica e stakeholder di settore, mira a garantire la tutela ambientale e paesaggistica, lo sviluppo di nuove "economie verdi" e la crescita occupazionale

di Matteo Monni
aprile - maggio 2018 | Back

In aprile, dopo 4 anni di consultazioni tra i tanti stakeholders del settore e i necessari passaggi istituzionali, è finalmente arrivato alla firma del Presidente della Repubblica italiana il Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali.

Possiamo ritenere che nella storia del comparto forestale italiano mai si sia realizzato un percorso così articolato e partecipato per l’elaborazione di un testo normativo.

Lo scopo principale di tale provvedimento è quello di promuovere una più efficiente tutela del territorio attraverso una gestione attiva dei boschi italiani che oggi occupano – con un’estensione di 11,8 milioni di ettari – quasi il 40% della superficie dell’Italia.

Il conseguimento di questo obiettivo dipenderà molto dalla capacità di uniformare le tante leggi regionali ai principi enunciati nel Testo Unico nazionale. In particolare, sarà necessario – e non certo semplice – trovare un equilibrio tra le linee guida del processo tracciate dai Ministeri competenti (MiPAAF, MATTM) e la revisione e attuazione dei Piani forestali che spetta a Regioni e Province Autonome. 

Il protrarsi di un orientamento eccessivamente protezionistico nel governo delle foreste italiane, sono in molti a definirlo museale, ha fatto si che dal dopoguerra ad oggi queste abbiano raddoppiato la propria estensione con livelli di manutenzione e cure tutt’altro che adeguati alle necessità attuali. Vincoli di vario genere come, la scarsa governance, regolamenti complessi e stringenti, la carenza di infrastrutture (in primis la limitata viabilità), la scarsa propensione ad innovare il parco delle macchine operatrici e formare personale, hanno determinato in molte aree montane l’abbandono colturale e il declino demografico. A tutto ciò ha fatto seguito una crescente vulnerabilità degli equilibri ecosistemici con fenomeni sempre più frequenti di dissesto idrogeologico, patologie, incendi, ecc. Nella definizione del nuovo codice forestale, per assicurare un percorso coerente con i principi dello sviluppo sostenibile, sono state debitamente tenute in considerazione le tante variabili e peculiarità che caratterizzano questo complesso settore. Per esempio, non sono sfuggiti all’analisi le questioni relative alla proprietà dei boschi (per il 32% demanio pubblico), alle tutele degli aspetti naturalistici (il 28% dei boschi ricade in aree protette), al capitale umano (400.000 operatori e 80.000 imprese), le potenzialità del mercato (l’80% del legname è importato), ecc.

La gestione attiva dei boschi oltre a riguardare la valorizzazione funzionale del sistema agro-silvo-pastorale, interessa anche il ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di rischi per l’incolumità pubblica e di instabilità ecologica.

Con questo spirito si intende disciplinare le attività di gestione forestale (art. 7) per le seguenti pratiche selvicolturali (alberi e arbusti): i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di difesa fitosanitaria, di prevenzione degli incendi, di adeguamento della viabilità per i servizi boschivi, di sistemazione idraulico-forestale (anche con tecniche di ingegneria naturalistica), nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi (tronchi, ramaglie e cimali), se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi menzionati.

Si afferma, dunque, il principio secondo cui la corretta gestione del bosco sia un onere inderogabile per i soggetti responsabili pubblici e privati, sia per grandi appezzamenti, sia per proprietà fondiarie frammentate, abbandonate o “silenti” (proprietari non reperiti a seguito di istruttoria). Qualora i proprietari dei boschi non ottemperassero alle operazioni di manutenzione necessarie, la norma prevede forme di sostituzione della gestione e di conferimento ad altri per tali superfici forestali. Non si tratta certo di espropri, ma di affidamenti temporanei a imprese, consorzi, cooperative per lo svolgimento delle mansioni colturali, privilegiando l’imprenditoria giovanile.

Tutti i ricavi ottenuti dalle operazioni citate saranno accantonati per un periodo massimo di due anni per essere dati ai legittimi proprietari.

In assenza di richiesta di liquidazione, i fondi potranno essere impiegati dalle Regioni per essere reinvestiti sul territorio con opere di valorizzazione ambientale, paesaggistica e socio-economica.

Un altro aspetto molto interessante sta nel fatto che, in un’ottica di sviluppo produttivo del bosco, viene riconosciuto un ruolo importante alla formazione professionale e all’aggiornamento tecnico degli operatori. Sappiamo molto bene che l’innovazione tecnologica e le moderne tecniche d’intervento in bosco possono ridurre notevolmente i costi di recupero della biomassa legnosa, contenere gli impatti sull’ambiente e sulla sicurezza dei lavoratori. Maggiori garanzie sul reddito e sulla salute sono certamente un aspetto importante per stimolare una ripresa delle attività economiche legate alle filiere forestali soprattutto in aree montane interne più esposte ai rischi della marginalizzazione.

Infine verranno promosse, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, attività di informazione e divulgazione pubblica sul significato e ruolo del bosco, della gestione forestale, delle filiere produttive e dei servizi generati dalle foreste e della loro razionale gestione, in favore della società.

Sarebbe utile che tali campagne di informazione coinvolgessero anche i nostri decisori politici visto che l’effettiva efficacia del provvedimento dipende fortemente da come verranno scritti i decreti attuativi previsti nel testo e adeguate le norme regionali di riferimento.  


Le finalità del decreto

 

• Garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale.

• Promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali.

• Promuovere e tutelare l’economia forestale, l’economia montana e le rispettive filiere produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni incolti o abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private.

• Proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile.

• Promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali.

• Favorire l’elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio rurale, con riferimento anche agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune.

• Favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della strategia forestale europea e delle politiche ad essa collegate.

• Garantire e promuovere la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine di supportare l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico nel settore forestale e ambientale.

• Promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l’aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese;

• Promuovere l’attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale.

• promuovere la cultura forestale e l’educazione ambientale.

 

Il decreto non intaccherà

•Nessuna legge di tutela ambientale vigente.

•Nessuna area protetta, di alcun tipo.

•La richiesta di autorizzazione ai fini paesaggistici, là dove oggi prevista.

•L’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico.

•La potestà alle Regioni e alle Province Autonome in materia di foreste, pertanto rimarranno in vigore tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni di tutela attuali.

•Le proprietà, non prevede alcun esproprio dei boschi.

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