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Mother Regulation, una normativa da interpretare

Ad un anno dal varo delle nuove diposizioni per l'omologazione dei mezzi agricoli si può tracciare un primo bilancio. La Mother Regulation ha richiesto un intenso lavoro di rifinitura e chiarificazione, svolto presso le istituzioni nazionali e comunitarie e al quale ha contribuito in modo significativo l'associazione dei costruttori italiani FederUnacoma. Difficoltà di applicazione sono derivate anche da imprecisioni e false informazioni che hanno creato criticità anche presso le aziende in fase di adeguamento dei prodotti

di Lorenzo Iuliano
ottobre - novembre 2018 | Back

E' passato ormai un anno da quando il Regolamento 167/2013, meglio conosciuto come Mother Regulation, è diventato l’unico riferimento normativo per l’omologazione delle macchine agricole in Europa. Se per i trattoristi l’adeguamento rappresentava un passaggio obbligatorio, discorso diverso valeva per i costruttori di rimorchi e attrezzature Intercambiabili trainate che potevano (e possono tutt’ora) scegliere se fare ancora omologazioni nazionali o nuove Mother Regulation. In un contesto rivoluzionato da questo cambiamento normativo, a tutti i livelli operativi si registrano difficoltà anche a causa di false informazioni che sono circolate. D’altra parte, gli impatti pratici relativi anche alla compatibilità dei requisiti richiesti dalla normativa per le nuove macchine ed il parco circolante composto da “vecchie macchine”, sono effettivamente molteplici e forieri di criticità nell’applicazione del regolamento. Dal canto suo, su richiesta di altre associazioni di categoria, il servizio tecnico di FederUnacoma si è prestato a presenziare in più occasioni a workshop formativi che riguardavano nel dettaglio gli aspetti tecnici della Mother Regulation, portando alla luce un cospicuo numero di criticità, che, segnalate doverosamente al Ministero dei Trasporti, hanno portato all’emanazione di ben 4 circolari nel solo 2018 (molto probabilmente prima di fine anno anche altre vedranno la luce), che hanno permesso di precisare molti punti prima poco chiari.

Entrando nel dettaglio tecnico, tra i temi che ancora erano rimasti in sospeso c’erano numerose questioni di carattere interpretativo riguardanti i veicoli R (rimorchi) & S (attrezzature intercambiabili trainate), e questo aveva creato una certa confusione tra i costruttori, che non avendo un’indicazione univoca, avevano diversi dubbi sulla strada da percorrere in fase di omologazione. Per fortuna l’attività serrata in sede comunitaria ha consentito di andare a risolverne la maggior parte, e pur senza una indicazione legislativa scritta (il mandato per l’emendamento dei regolamenti delegati era già praticamente in scadenza quando è emerso il problema) ha portato ad interpretazioni condivise perlomeno dall’industria comunitaria (è auspicabile a breve anche dagli Stati Membri) che hanno rasserenato notevolmente gli animi. A titolo di esempio si è lavorato molto sulle definizioni; è stata infatti notevolmente ridotta la forbice interpretativa nell’inquadramento di un veicolo come R (rimorchio) od S (attrezzatura intercambiabile trainata), su questo punto sottolineiamo quanto l’Italia abbia fatto da indiscussa capofila, di grande importanza infatti è stata la circolare MIT prot. 134 del 4/1/2018, tantoché l’industria Europea ha preso proprio quella come riferimento per andare praticamente ad allinearvisi in toto. Un capitolo sempre di carattere tecnico su cui si attendeva riposta da parte dell’Europa è stato rappresentato dalla pubblicazione, nel mese di giugno, dei Nuovi Regolamenti Delegati di Mother Regulation (RVCR, RVFSR, RVBR; RAR e nuovo REPPR), che vanno a modificare leggermente i precedenti regolamenti che facevano già parte di Mother Regulation, correggendo alcuni punti legati alla precedente pubblicazione. In dettaglio abbiamo: dimensioni: sono stati rivisti alcuni requisiti sulle dimensioni dei veicoli, ora anche i trattori (T) ed i rimorchi (R) possono essere omologati con larghezze fino a 3 m (la carrozzeria del trattore o del rimorchio deve comunque rimanere all’interno dei 2,55 m ed il limite di 3 può essere raggiunto esclusivamente con gli pneumatici).

ROPS (Archi di protezione antiribaltamento): saranno ora obbligatori gli agevolatori per il sollevamento dei ROPS abbattibili anteriori e posteriori, montati su trattori a carreggiata stretta; frenatura: in tema di frenatura è stata modificata la data ultima per poter montare sul trattore la singola linea idraulica (sia essa di tipo “francese” o CUNA), sempre e solo in aggiunta alla doppia linea idraulica/pneumatica, che è slittata al 31/12/2024.

Sempre su questo tema aveva tenuto banco il nodo su ABS, punto che è stato felicemente risolto: il dispositivo antibloccaggio delle ruote sarà infatti obbligatorio solo sui trattori a ruote con velocità di progetto superiore ai 60 km/h, su rimorchi ed attrezzature intercambiabili trainate con massa superiore a 3500 kg e velocità di progetto superiore a 60 km/h; mentre rimarrà invece opzionale per tutti gli altri veicoli.

Chiaramente a questo risultato si è giunti con una serrata contrattazione con il legislatore europeo, che ha preteso a fronte di questa concessione, di inserire nello stesso documento requisiti più stringenti sui dispositivi di segnalazione ed illuminazione volti a migliorare la visibilità dei veicoli stessi.

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