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Numeri e linee guida dell'accordo di libero scambio

L’intesa tra UE e il Mercosur avrà un impatto significativo sull’economia europea, generando entro il 2040 un incremento del PIL di oltre 77 miliardi di euro. Previsti in crescita anche il valore dell’export UE, stimato in 50 miliardi l’anno, e il numero di occupati

di Patrizio Patriarca
maggio - giugno 2026 | Back

Per una prima stima dell’impatto che l’accordo UE-Mercosur avrà sulle rispettive economie, è necessario fare riferimento alla fonte ufficiale del portale DG Trade UE con i dati diffusi alla vigilia dell’applicazione in via provvisoria della parte commerciale, avvenuta lo scorso 1° maggio. Abbiamo già ricordato i Paesi latino americani aderenti – Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay – e il numero dei consumatori (700 milioni). Obiettivi dichiarati dalla UE sono l’eliminazione delle barriere commerciali, l’incremento dei livelli occupazionali, la creazione di nuove opportunità commerciali, fornendo al contempo solide garanzie circa il rispetto delle (rigorose) norme dell’Unione e della concorrenza. Sotto questo profilo, l’impatto dell’Accordo potrà essere positivo anche in termini di omogeneizzazione delle regole di mercato, in particolare per gli Stati con struttura federale come Argentina o Brasile.

Si stima che entro il 2040 l’intesa commerciale tra Europa e Sudamerica produca un incremento del PIL europeo pari a 77,6 miliardi di euro e un aumento dell’export UE pari a 50 miliardi su base annua (+39%) e generi 600 mila nuovi posti di lavoro. Se si prende come punto di osservazione quello dei beni industriali, l'accordo riduce i dazi sugli autoveicoli (ora fino al 35%), sui macchinari (ora fra il 14% e il 20%) e su molti altri beni industriali, consentendo alle imprese UE di risparmiare oltre quattro miliardi di euro l'anno. L'accordo interviene anche sui principali prodotti agroalimentari della UE, come il vino e l'olio d'oliva, riducendo dazi piuttosto elevati e favorendo una crescita delle esportazioni alimentari UE, stimata nell’ordine del 50%. Un target che, se fosse effettivamente raggiunto, potrebbe influenzare positivamente i trend di vendita del settore agroindustriale italiano.

Per approfondire i termini dell’accordo sugli specifici beni, il punto di partenza è il Capitolo 2 Trade in Goods Article che al p. 2.1 ribadisce che “Le Parti istituiscono una zona di libero scambio per le merci” e “Salvo quanto diversamente previsto dal presente accordo, ciascuna Parte ridurrà o eliminerà i propri dazi doganali sulle merci originarie conformemente all'allegato 2-A”. L’ANNEX 2 precisa “Ciascuna Parte riduce o elimina i dazi doganali ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 2.4, in conformità con il calendario di eliminazione tariffaria di cui: (a) per l’Unione europea, all’appendice 2-A-1; e (b) per il Mercosur, all’appendice 2-A-2”. Quella che interessa gli esportatori italiani è la 2-A-1. Si tratta di una consistente documentazione, dove il solo Annex 2A con le relative appendici si compone di oltre 2.300 pagine. Le appendici all’Annex 2 riportano i codici doganali di ciascun prodotto e le categorie previste per l’applicazione o l’azzeramento dei rispettivi dazi. Per ogni voce doganale si stabiliscono i dazi applicabili dal primo giorno, vengono indicati tempi e modalità di riduzione o eliminazione dei dazi stessi (con eventuali quote tariffarie per alcuni prodotti) e vengono indicate le condizioni di applicazione del calendario di eliminazione. Poiché il dispositivo può essere diverso anche fra prodotti molto simili, va prestata grande attenzione alla correttezza del codice doganale. Il calendario evidenzia che solo per alcuni alimenti esportati dalla UE i dazi si azzerano subito; per i macchinari, invece, è necessario aspettare almeno 10 anni. Il meccanismo standard prevede la riduzione proporzionale dell’aliquota base: se il periodo è di 10 anni l’aliquota si riduce di 1/10 ogni anno. La categoria ‘E’ comprende i prodotti non inclusi nell’Accordo, mentre la categoria ‘SW12’ prevede l’azzeramento dei dazi in 12 anni, che può essere condizionato al valore del prodotto. Si tratta di un meccanismo di tutela stabilito per non penalizzare i prodotti locali del Paese importatore. In alcuni Paesi, per i macchinari offerti dall’estero che non abbiano un omologo in loco, vengono comunque mantenuti canali di importazione indipendenti dall’Accordo.

I termini, ancorché vincolanti, sono modificabili poiché esiste la possibilità di accelerare il processo di eliminazione delle barriere doganali, dal momento che “ciascuna Parte può accelerare l'eliminazione dei dazi doganali sui prodotti originari dell'altra Parte, o migliorare in altro modo le condizioni di accesso al mercato per i prodotti originari dell'altra Parte, qualora la propria situazione economica generale e la situazione del settore economico interessato lo consentano”. Una considerazione finale – rispetto alle tempistiche per la riduzione dei dazi – è quella di non posticipare l’azione commerciale; le imprese italiane presenti sui mercati del Sudamerica confermano che la sottoscrizione dell’Accordo ha già attivato le aziende locali interessate ad una partnership con quelle della UE.

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