
Mercati esteri, districarsi tra le sanzioni
Nel mondo sono attive circa 600 misure sanzionatorie, la metà delle quali varate dopo il 2020. Per ridurre il rischio d’impresa, le aziende devono avere un quadro completo delle misure vigenti nei mercati target
Il rapporto dello scorso luglio realizzato dalla Chatham House – The Royal Institute of International Affairs, principale think thank britannico – fornisce una fotografia molto esauriente sul tema. Delle circa 600 sanzioni rilevate ed attive, quasi la metà risultano essere state varate nel periodo 2020-23, e almeno una decina di esse sono in vigore dal secolo scorso. Peraltro, come viene specificato nel rapporto, esiste una distinzione fra le sanzioni ONU e quelle imposte da singoli Paesi o Istituzioni (come l’Unione Europea), poiché queste sono misure adottate unilateralmente, operando “outside the international procedures and norms established under the UN”. Sono proprio queste ultime, le sanzioni unilaterali a costituire il focus della ricerca dello studio firmato dalla Chatham House. A fine 2023, si legge nel rapporto, il 94% del totale delle sanzioni erano state varate unilateralmente, mentre solo il 6% era stato imposto nel quadro dell’ONU. Un’ampia maggioranza delle misure sanzionatorie attive, il 67%, era stato imposto da USA, UE e Gran Bretagna.
Per le imprese italiane che hanno deciso di individuare nuovi mercati extra UE si pone quindi la necessità di approfondire – oltre alle tematiche delle barriere tariffarie e non tariffarie, e alle questioni concernenti la competitività del prodotto e l’incidenza dei costi di trasporto – anche gli aspetti relativi al sistema delle sanzioni internazionali al fine di identificare, prevenire e gestire i rischi d’impresa che ne derivano. Una prima visione d’insieme sui paesi sanzionati e quelli c.d. “a rischio” può trovarsi nei seguenti link avendo come nostro punto di riferimento principale le sanzioni della UE (https://www.consilium.europa.eu/it/topics/sanctions/ oppure https://mysace.it/private/servizi/lite/mappa-sanzioni). Sono proprio le sanzioni UE quelle che impattano in modo diretto sull’attività delle imprese italiane. Ricordiamo infatti che le misure restrittive si applicano al territorio della UE, alle persone fisiche e giuridiche di nazionalità ricompresa nei Paesi UE, incluse navi ed aerei, ed alle attività economiche condotte all’interno della UE. Impattano però anche sulle sussidiarie extra UE di imprese dell’Unione. La navigazione nei siti web dell’Unione europea o della Sace permette di avere una visione d’insieme delle aree mercato meno impattate dalle sanzioni: Nord America e America Latina (con alcune eccezioni); Australia, Cina, Sud Est asiatico, Balcani occidentali, diversi Paesi africani. Ma questo angolo di osservazione da solo non è sufficiente. Le sanzioni UE, infatti, hanno tra i loro obiettivi quello di colpire il terrorismo internazionale e la violazione dei diritti umani, sicché soggetti destinatari di misure restrittive possono essere specifiche persone fisiche o giuridiche. In questo caso quindi, a prescindere dal Paese estero, il soggetto (designed person) è colpito da misure di asset freeze come il congelamento dei beni e il divieto per i terzi di fornirgli assistenza finanziaria. Per evitare di incorrere in casi della specie, che tra l’altro compromettono il rischio di credito per il nostro esportatore, è opportuno acquisire fin dall’inizio, per le persone fisiche rilevanti (rappresentante legale, titolare effettivo, firmatario del contratto), i dati di base essenziali per la verifica (documento d’identità, residenza, data e luogo di nascita), anche per non incorrere in casi di falsi positivi (es. omonimia). Per le persone giuridiche, la due diligence dovrà riguardare l’acquisizione di dati sulla struttura di controllo della società e sui suoi rapporti con eventuale casa madre, partecipata o utilizzatore finale di un Paese sanzionato.
In tema di diritti umani, ci sono poi sanzioni specifiche, come quelle che colpiscono il settore tessile della provincia cinese di Liaoning, per sfruttamento del lavoro. Questa tipologia di sanzione richiede all’impresa di effettuare una due diligence sulla provenienza della merce importata anche in ragione di una possibile richiesta di asseverazione.
Le trade restrictions (all’export ed all’import) sono quelle che impattano in modo più diretto sulle decisioni dell’impresa, in quanto determinano vincoli all’esportazione del bene verso il mercato target (oppure di interi settori: come quello delle armi). Si tratta peraltro della tematica forse meno problematica da verificare. Una volta definito il codice doganale, l’impresa o il suo spedizioniere potranno accertare la libera esportabilità o l’eventuale necessità di un’autorizzazione ministeriale (ad esempio, per componenti o prodotti dual use) rispetto al Paese di destinazione. È importante precisare che le sanzioni colpiscono anche i fornitori di servizi associati alla transazione (servizi di trasporto, di consulenza, legali). Tra i servizi colpiti dalle sanzioni rientrano anche quelli erogati dalle banche e dal sistema finanziario. Quest’ultimo punto merita la massima attenzione in quanto impatta direttamente sull’aspetto economico-finanziario delle operazioni con l’estero: la certezza di poter incassare il pagamento e la possibilità di accedere ai servizi bancari ed all’assistenza finanziaria per le attività di internazionalizzazione. Ricordiamo che le banche sono chiamate a svolgere un’attività di compliance diretta (ad esempio in tema di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo), con obblighi di monitoraggio e segnalazione da cui derivano sanzioni amministrative e penali anche nei confronti dei singoli operatori. Possiamo citare il ruolo delle banche previsto dalla L.185/90 sulle transazioni che riguardano materiali d’armamento, oppure quelle su beni e tecnologie dual use. Il sistema bancario è direttamente coinvolto anche negli obblighi di congelamento fondi e nel divieto di prestare assistenza finanziaria previsti da Regolamenti UE e recepiti nell’ordinamento italiano. Tutto questo fa della banca un partner essenziale dell’impresa che deve approfondire questi temi in relazione ad un suo progetto di sviluppo su mercati extra UE.
Infine non sono da sottovalutare altre misure sanzionatorie come i travel ban, che possono creare ostacoli alle normali attività commerciali (viaggi di lavoro, partecipazione ad eventi), ed i divieti ad utilizzare porti e aeroporti di certi Paesi per il trasporto merci, con ricadute su tempi e costi per noli e logistica. O, ancora, la disconnessione delle banche di un Paese dal sistema SWIFT, che nei fatti impedisce il perfezionamento della transazione a prescindere dal bene/servizio trattato.
Esposizione a Third Countries Sanctions. Le imprese italiano possono doversi confrontare con le sanzioni imposte da Paesi terzi (es.US sanctions), specie nel caso in cui abbiano sussidiarie e personale al di fuori della UE. E questo anche se, come si legge nell’helpdesk dell’UE sulle sanzioni, l’Unione “non riconosce l’applicazione extraterritoriale delle leggi adottate da paesi terzi e ritiene che tali effetti siano contrari al diritto internazionale”. Infatti pur in presenza di questo principio, le sanzioni statunitensi possono avere effetti sulle partecipate USA della società italiana, e suoi dipendenti locali, o su quelli in Italia di nazionalità USA. Da aggiungere che tali sanzioni possono vietare l’utilizzo del dollaro nelle transazioni con certi Paesi e, poiché la copertura sul dollaro è gestita da banche USA, anche questo diventa un elemento critico nella gestione delle operazioni. Sotto un profilo più generale, i rischi più elevati riguardano imprese nazionali con interessi significativi nel mercato degli Stati Uniti. Ciò potrebbe indurre – e non solo per motivi legati alle sanzioni – l’impresa italiana a privilegiare nella sua strategia una maggiore presenza nei mercati del Mercosur, più legati all’economia USA.
L’elusione delle sanzioni: triangolazioni e circumvention. Il sistema delle sanzioni colpisce anche le attività di elusione. A questo riguardo si riporta la definizione inglese utilizzata in ambito UE: “EU sanctions prohibit the act of knowingly and intentionally participating in activities that have the object or effect of circumventing the sanctions, including in activities without deliberately seeking that object or effect, but being aware that the participation may have that object or effect and accepting that possibility” (“Le sanzioni dell'UE vietano la partecipazione consapevole e intenzionale ad attività che abbiano per oggetto o per effetto l'elusione delle sanzioni, comprese le attività in cui tale oggetto o effetto non sia perseguito deliberatamente, ma in cui si sia consapevoli che la partecipazione possa avere tale oggetto o effetto e si accetti tale possibilità”). Le casistiche cui si fa riferimento sono soprattutto le triangolazioni su Paesi terzi (definiti circumvention hub per prossimità geografica o strette relazioni con il Paese sanzionato) ed attraverso intermediari. Casistiche per le quali si richiede all’impresa di assumere un atteggiamento proattivo verso la controparte finalizzato ad accertare l’end-user ed escludere l’elusione delle sanzioni, la cui responsabilità resta in capo all’azienda.









